Aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia”
(c.d. “divieto di interlocking”)
I) Introduzione
In data 21 dicembre 2018 la CONSOB, la Banca d’Italia e l’IVASS, d’intesa con l’AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web l’aggiornamento dei criteri per l’applicazione dell’art. 36, d.l. n. 201/2011 (“Criteri applicativi”), emanati nel 2012, per l’applicazione del divieto di assumere o esercitare cariche in seno a imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (cd. divieto di “interlocking“; art. 36, d.l. n. 201/2011).
(II) Principali modifiche
(a) Evoluzione normativa
In base ai Criteri Applicativi in vigore nel 2012, il divieto sarebbe sorto quando il fatturato totale anche di una sola delle imprese (o gruppi di imprese) interessate, realizzato a livello nazionale, fosse pari ad almeno 47 milioni di euro (soglia definita tramite rinvio alle previsioni contenute nella legge n. 287/90 c.d. “legge antitrust”: previsioni significativamente modificate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 che hanno quindi indotto le Autorità di Vigilanza, d’intesa con l’AGCM, a modificare i criteri applicativi, mantenendo inalterato il collegamento alla normativa antitrust).
(b) Il nuovo paragrafo 3.1.2, lett. B) dei Criteri applicativi
La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS, con la condivisione dell’AGCM, modificano quindi i Criteri applicativi elaborati nel 2012 e in particolare stabiliscono che – a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della comunicazione – il divieto di interlocking opera al verificarsi del superamento, da parte di almeno due degli intermediari in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro. Con riguardo al meccanismo di adeguamento della soglia, si conferma che gli aggiornamenti periodici previsti a fini antitrust si intendono estesi automaticamente anche alla materia del divieto di interlocking.
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