Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 maggio 2019 n. 49, in attuazione della direttiva 2017/828 (“SHRD II”) che modifica la direttiva 2007/36/CE (“SHRD I”) per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.
In particolare, il decreto recepisce i presidi normativi introdotti dalla direttiva “SHRD II” tesi a migliorare la governancedelle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite (i) un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel medio e lungo termine nel governo societario; (ii) la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.
Le principali modifiche
L’art. 1 del D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 modifica l’art 2391-bisdel codice civile affidando alla Consob l’individuazione di alcuni aspetti di dettaglio in materia di operazioni con parti correlate (soglie di rilevanza; regole procedurali e di trasparenza; casi di esenzione dalla disciplina; obbligo di astensione dalla deliberazione sulle operazioni). Inoltre l’art. 4 del D. Lgs. n. 49/2019 introduce nuove sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate: ai sensi del nuovo art. 192-quinquiesdel TUF “nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l’articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila”.
Le novità normative riguardano, inoltre, anche la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“TUF” – Decreto legislativo n. 58/1998) e, in particolare, vengono innovati:
(i) la Parte IV, Titolo III, Capo III del TUF che disciplina, inter alia,la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Anche in tal caso, il legislatore ha apportato modifiche al trattamento sanzionatorio introducendo l’art. 192-bis comma 1.1. del TUF che sanziona le società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall’articolo 123-terdel TUF e le relative disposizioni attuative nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle menzionate disposizioni da parte della società, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell’art. 192 bis del TUF. Sono, altresì, sanzionati i soggetti incaricati di effettuare la revisione legale del bilancio che abbiano omesso di verificare l’avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione, mediante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila (art. 193-bis, comma 1 sexies del TUF);
(ii) i compiti degli intermediari in relazione alla identificazione degli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale, con diritto di voto prevedendo, ai sensi del novellato art. 83-duodecies del TUF che l’emittente, a prescindere da una previsione statutaria adhoc, (a) possa effettuare la richiesta di identificazione degli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai soggetti indicati dal regolamento che sarà emanato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 82, comma 4-bis, lett. bdel TUF, (b) debba fare la medesima richiesta anche quando lo richiedano tanti soci che rappresentano almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1 del TUF. Viene, inoltre, modificata la disciplina relativa alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all’agevolazione dell’esercizio dei diritti dei soci, nonché i costi connessi ai detti servizi;
(iii)la disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari: all’art. 2 del citato decreto viene previsto che la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, debba adottare un regolamento contenente le disposizioni attuative della direttiva 2007/36 CE per gli aspetti connessi alla gestione accentrata degli strumenti finanziari. Dal punto di vista sanzionatorio, viene introdotto l’art. 190.1-bis del TUF che punisce gli intermediari di cui all’art. 79-decies, comma 1,lett. b) per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’ art. 83-novies, commi 1, lettera g) e g-bise all’art. 83-novies-1, mediante una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro centocinquantamila;
(iv) il Capo II del Titolo III della Parte IV del TUF mediante l’introduzione dell’apposita sezione I-tersulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. Il legislatore ha previsto con l’introduzione del nuovo art. 193-bis 1 del TUF che, in caso di violazione delle norme introdotte con la Sezione I-ter del TUF, “nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonche’ nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell’articolo 124-octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila”;
(v) in generale, la disciplina sanzionatoria contenuta nella Parte V del TUF.
Entrata in vigore
La nuova disciplina, introdotta dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, è entrata in vigore lo scorso 10 giugno 2019 ad eccezione:
(a) dell’art. 2 inclusivo delle Modifiche alla Parte III, Titolo II -bis, Capo IV e dell’art. 3, comma 3 del TUF (che aggiunge il nuovo comma 2-bis all’art. 125-quater del TUF)che si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018 (i.e. 3 settembre 2020);
(b) dell’art. 3, comma 1, riguardante la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che si applica alle relazioni di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019;
(c) dell’art. 3, comma 4 il quale modifica l’art. 127-terdel TUF in tema di diritto degli azionisticui spetta il diritto di voto nelle assemblee di porre domande prima dell’assemblea, modificandone il comma 1-bis,che si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
(d) dell’art. 3, comma 2 inclusivo delle nuove norme inerenti la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori attivi e dei consulenti in materia di voto che si applica decorso un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs n. 49 del 10 maggio 2019 (i.e. 10 giugno 2020).
Infine, l’art. 7 del D. Lgs. n. 49/2019 prevede che le disposizioni attuative previste dal medesimo decreto legislativo debbano essere adottate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore ad eccezione di quelle previste dall’art. 2 e dall’art. 3 comma 3 che saranno adottate entro ventiquattro mesi dall’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 3-bis, paragrafo 8, all’articolo 3-ter, paragrafo 6, e all’articolo 3-quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE(“SHRD I”).
Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal D. Lgs. n. 49/2019 sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano a essere applicate.
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