(I) Introduzione
In data 20 novembre 2018 la Consob ha pubblicato sul proprio Bollettino la delibera n. 20686/2018 che modifica il Regolamento n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) con riferimento alla soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo per le offerte al pubblico, che è stata incrementata a 8 milioni di euro.

(II) Principali modifiche
(a) Offerte al pubblico di prodotti finanziari
La Consob, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica con il mercato avviata lo scorso giugno, nel rispetto dei poteri previsti dall’articolo 100, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), ha modificato l’art. 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, aumentando da 5 a 8 milioni di euro la soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per tutte le tipologie di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
La modifica regolamentare adottata consente di sfruttare al massimo la flessibilità prevista dalle disposizioni del Regolamento UE 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) entrate in vigore il 21 luglio 2018, che prevedono l’innalzamento da 100 mila euro a 1 milione di euro della soglia minima al di sotto della quale gli Stati membri non possono esigere la pubblicazione di un prospetto d’offerta, e attribuiscono ai singoli Stati membri la discrezionalità di esentare dalla pubblicazione di un prospetto le offerte con valore compreso tra 1 milione di euro e una soglia superiore, che può essere fissata al massimo in 8 milioni di euro (art. 3, par. 2 del Regolamento Prospetto).
La modifica regolamentare adottata ha un impatto positivo sulla riduzione dei costi di accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese.

(b) Aumenti di capitale degli emittenti quotati su mercati regolamentati italiani
Nell’ambito del descritto intervento regolamentare, al fine di sistematizzare gli obblighi informativi cui sono tenute le società quotate in caso di aumenti di capitale per un controvalore inferiore alla soglia di esenzione, la Consob ha ritenuto di codificare nel Regolamento Emittenti il contenuto della Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che prevede l’inclusione nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione in occasione della deliberazione dell’aumento di capitale, di una serie di informazioni relative agli effetti dell’operazione sul profilo economico-finanziario della quotata.
Più in particolare, la delibera n. 20686/2018 modifica l’articolo 72, comma 1-bis del Regolamento Emittenti e integra lo schema 2 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, prevedendo che nella relazione illustrativa dell’organo amministrativo preliminare alla delibera di aumento di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8 milioni di euro siano incluse anche le seguenti informazioni:
“1. La stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell’emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall’operazione in parola. La stima del capitale circolante netto potrà essere riferita all’ultima rendicontazione contabile approvata dall’emittente; in tal caso, riportare una dichiarazione, anche con formulazione negativa, in merito alle variazioni significative eventualmente intervenute successivamente;
2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell’emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al precedente punto 1, per i dodici mesi successivi alla data prevista di inizio dell’offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;
3. la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 1 e 2. In particolare devono essere fornite le considerazioni degli amministratori circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall’offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell’emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall’offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve essere fornita la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve dell’emittente o del gruppo;
4. le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell’operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente.”
Nei casi in cui le operazioni siano deliberate da organi diversi dall’assemblea dei soci, è previsto inoltre che le informazioni vengano fornite altresì nei comunicati price sensitive diffusi ad esito delle delibere del relativo organo.
Tali obblighi di informativa societaria si applicheranno agli emittenti quotati su un mercato regolamentato italiano per i quali la Consob sia l’Autorità dello Stato membro di origine ai sensi del Regolamento Prospetto.

(III) Impatto delle modifiche sulla disciplina OPA
L’innalzamento della soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo per le offerte al pubblico di prodotti finanziari assume rilevanza anche sulla definizione di “offerta pubblica di acquisto o di scambio” e sulla conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel TUF.
Il rinvio operato dall’art. 1, comma 1, lettera v) del TUF alle disposizioni regolamentari in materia di prospetto comporterà una piena simmetria tra la nuova soglia di esenzione da prospetto di offerta e la soglia che determina l’applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio volontarie.
Resta fermo che la disciplina sulle offerte obbligatorie trova comunque applicazione anche con riferimento a operazioni aventi un controvalore inferiore ai suddetti importi, anche tenuto conto che la Direttiva UE n. 2004/25/CE (“Direttiva OPA”) non prevede al riguardo esenzioni per soglie.

(IV) Entrata in vigore
Le modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera n. 20686/2018. Si precisa che ad oggi la delibera n. 20686/2018 non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.