Con avviso del 3 febbraio 2022, la Consob, alla luce della recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento e del conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare il coordinamento tra la vigente disciplina di derivazione europea e le pregresse letture rese dalla Consob medesima[1], revocare le seguenti Comunicazioni:

  • Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, avente ad oggetto “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”;
  • Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto “Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail”.

 

Gli orientamenti forniti dalla Consob all’interno delle predette Comunicazioni risultano assorbiti dalle regole dettate dal vigente quadro normativo europeo, quali, in primis, le discipline introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Tali normative di riferimento hanno infatti innalzato gli standarddi protezione degli investitori, incidendo sull’intero ciclo di vita dei prodotti distribuiti alla clientela sin dalla fase di creazione/sviluppo e di definizione del target market dei medesimi prodotti.

In tale contesto sono stati altresì rafforzati e forniti, da parte dell’ESMA, nuovi ed ulteriori poteri alle Autorità di Vigilanza al fine di porre gli operatori in condizione di favorire l’adempimento omogeneo e più certo degli obblighi definiti dalle suddette nuove disposizioni europee in materia di prestazione di servizi di investimento e di presidi relativi alla c.d. investor protection, uniformando quindi le prassi di vigilanza delle Autorità nazionali a quelle comunitarie.

Il testo integrale dell’avviso Consob del 3 febbraio 2022 è disponibile al seguente link: https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/avviso_20220203.htm?hkeywords=&docid=11&page=0&hits=13&nav=false

 

 

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[1] La Commissione, infatti, si era attivata con l’emanazione di specifici atti di soft-law nella prospettiva di accrescere il livello di protezione degli investitori, anticipando in ambito nazionale taluni presidi successivamente introdotti da MIFID II/MIFIR e dalla relativa normativa complementare.