Di fronte al protrarsi della crisi russo-ucraina, con il richiamo di attenzione n. 3 del 19 maggio 2022 (“Richiamo di attenzione n. 3”), la Consob ha rinnovato l’invito a rispettare le misure restrittive di carattere economico-finanziario introdotte con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022 nei confronti della Russia, rinviando a quanto già previsto (i) nel precedente richiamo di attenzione del 18 marzo 2022 sull’impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e rendicontazioni finanziarie e (ii) nel Public Statement “Implications of Russia’s invasion of Ukraine on half-yearly financial reports” (“Public Statement”) in materia di rendicontazioni finanziarie semestrali 2022 redatte secondo lo IAS 34 “Bilanci intermedi”, pubblicato dall’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) in data 13 maggio 2022.
In particolare, la Consob ha richiamato l’attenzione degli organi di amministrazione, degli organi di controllo, anche nella loro qualità di audit committee, e delle società di revisione, coinvolti nel processo di produzione dell’informativa finanziaria pubblicata dai soggetti vigilati [1], sulle raccomandazioni fornite dall’ESMA nel Public Statement [2] richiedendo necessariamente che:
- nei prospetti di offerta pubblica o di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi vengano riportate informazioni qualitative e/o quantitative in merito agli impatti del conflitto in Ucraina sul business aziendale, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente nonché sui titoli e sui relativi diritti;
- gli amministratori rivalutino le informazioni riguardanti i piani aziendali e le previsioni o stime dei risultati precedentemente diffusi al mercato e, ove necessario, procedano ad aggiornarle ovvero ad indicare che gli stessi non sono più attuali. Nel caso di aggiornamento dei piani aziendali le assunzioni e le ipotesi elaborate per tener conto del conflitto in Ucraina e degli impatti diretti e indiretti sull’operatività dell’emittente dovranno rispondere ai principi di ragionevolezza, precisione e specificità richiesti per la redazione del prospetto.
Il Richiamo di attenzione n. 3 precisa, infine, che analoghe informazioni qualitative e/o quantitative in merito agli impatti del conflitto in Ucraina, ove sussistenti, dovranno essere inserite in occasione della redazione dei documenti di offerta pubblica di acquisto (OPA) e dei comunicati dell’emittente.
Il testo completo del Richiamo di attenzione n. 3 è disponibile al seguente link:
[1] Si fa riferimento: agli Emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro d’origine ex art. 1, lett. w-quater) del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”); agli Emittenti strumenti emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF, agli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione e su sistemi organizzati di negoziazione soggetti al Regolamento UE n. 596/2014.
[2] I contenuti del Public Statement dell’ESMA si intendono richiamati, ove compatibili, anche per le società che utilizzano i principi contabili nazionali.