Con Sentenza n. 19 del 4 gennaio 2022, il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa) ha statuito che i soci di società di capitali che sottoscrivono accordi qualificabili come patti parasociali possano recedere dagli stessi in ogni momento (i) se si tratta di una pattuizione stipulata a tempo indeterminato o (ii) qualora ricorra una giusta causa di recesso.

Analizzando il contenuto delle pattuizioni sottoposte al suo esame, il Tribunale di Milano ha rilevato infatti che queste concernessero accordi di durata in parte riconducibili alla figura di patti parasociali ai sensi dell’art. 2341-bis c.c. e relativamente ai quali i testi negoziali non indicavano una scadenza specifica in linea generale.

Accertato quindi che tali previsioni negoziali non indicavano al loro interno alcun riferimento specifico in ordine alla durata per il mantenimento dell’assetto parasociale, il Giudice milanese ha reputato che tali pattuizioni non potessero essere complessivamente considerate di durata determinata ma piuttosto regolanti “un orizzonte temporale indeterminato”, con la conseguenza, dunque, della facoltà per i pattisti di esercitare un recesso ad nutum, senza cioè dover motivare le ragioni della loro fuoriuscita.

Affinché sia ammissibile la previsione di un vincolo obbligatorio perpetuo, essendo eccessivamente limitativa della libertà individuale ed economica dei soggetti obbligati, deve essere compensata dalla possibilità di potervi recedere in qualsiasi momento, secondo la propria discrezionalità e senza onere di fornire alcuna motivazione.

Il Tribunale ha poi osservato che anche laddove il rapporto in esame fosse stato caratterizzato da una durata determinata, la facoltà di recesso dal patto – pur in assenza di espressa previsione negoziale – dovrebbe comunque ritenersi esercitabile in presenza di una giusta causa, richiamando, per analogia, l’applicazione delle regole previste (i) dall’art. 2383, terzo comma, c.c. in tema di revoca degli amministratori di S.p.A.[1], (ii) dall’art. 1725 c.c. in tema di revoca del mandato oneroso e (iii) dall’art. 2237 c.c. in tema di recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale[2].

In conclusione, il Giudice Ordinario ha determinato che, considerato l’orizzonte temporale dalle pattuizioni parasociali in esame, il recesso dalle medesime “non può essere considerato né abusivo né esercitato in assenza di giusta causa”.

 

[1] Nel caso di amministratori nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca.

[2] Nei casi previsti per la cessazione di ipotesi di collaborazione similmente fondate sull’intuitus personae.