(I) Introduzione

Il 14 febbraio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”) in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155.

Le principali novità riguardano: (i) la modifica di alcune norme del codice civile ed, in particolare, dell’art. 2477 del codice civile, relativa all’ampliamento delle ipotesi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative; (ii)l’introduzione di misure di allerta e di composizione assistita della crisi; (iii)la disciplina del “sovraindebitamento”; (iv) l’eliminazione del termine “fallimento” dai testi normativi e la sua sostituzione con la locuzione “liquidazione giudiziale”; (v) la previsione di una disciplina ad hocper la regolazione della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese.

Le nuove norme entreranno in vigore il 15 agosto 2020, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza sulla Gazzetta Ufficiale (Art. 389 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il periodo di vacatio legis non si applica, inter alia, alle modifiche al codice civile che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza sulla Gazzetta Ufficiale (16 marzo 2019).

(II) Modifiche al codice civile

Il recepimento delle novità normative ha comportato la modifica di diverse disposizioni del codice civile, in vigore dal 16 marzo 2019. Tra le novità più significative segnaliamo:

  • la modifica dell’art. 2477 del codice civile relativa all’ampliamento delle ipotesi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative. Il novellato art. 2477, comma 3, del codice civile prevede, infatti, che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria, oltre che quando la società (a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e (b) quando controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quando la società (c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno unodei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Si rammenta che in precedenza la lettera c), del comma 3, dell’art. 2477 del codice civile rinviava ai parametri indicati dal primo comma dell’articolo 2435 bis del codice civile (precisamente: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) e l’obbligo di nomina scattava solo se l’azienda superava due dei limiti previsti dall’ art. 2345 bis del codice civile per due esercizi consecutivi.

Il legislatore ha modificato anche il comma 4 dell’art. 2477 del codice civile prevedendo che “l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti”. La norma dunque prevede adesso che gli esercizi consecutivi, rilevanti ai fini della cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, debbano essere tre e non anche due come in precedenza era previsto.

Infine, all’art. 2477 del codice civile viene aggiunto il nuovo settimo comma che estende l’applicabilità dell’art. 2409 del codice civile, in relazione alla denunzia al tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nel compimento della gestione della società, anche alle società prive di organo di controllo.

Le Società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui all’articolo 2477, comma 1 del codice civile, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui sopra entro nove mesidalla predetta data (i.e. entro il 16 dicembre 2019).

  • l’introduzione dell’art. 2086 del codice civile che prevede espressamente in capo all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, finalizzato a consentirgli di recepire eventuali segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale, di fronte ai quali egli, attesa la struttura societaria dell’impresa, dovrà attivarsi senza indugio, adottandogli gli strumenti offerti dall’ordinamento per la gestione delle crisi di impresa ed il recupero della continuità aziendale;
  • la modifica dell’art. 2476, comma 6, del codice civile in forza del quale “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”;
  • l’introduzione del nuovo terzo comma dell’articolo 2486 del codice civile che stabilisce un nuovo criterio di liquidazione dei danni in caso di accertamento della responsabilità personale degli amministratori ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

(III) Misure di allerta e composizione assistita della crisi

Nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza si legge che la finalità primaria che il legislatore ha voluto conseguire con l’introduzione delle misure di allerta e composizione assistita della crisi sia di “creare un luogo d’incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale”. Ed, infatti, le misure di allerta e composizione assistita della crisi hanno come obiettivo primario quello di fronteggiare i sintomi della crisi conseguendo gli obiettivi del risanamento e salvaguardando la continuità dell’impresa.

L’organo deputato a governare la procedura di allerta è l’OCRI “Organismo di composizione della crisi di impresa”, istituito presso ciascuna camera di commercio.

L’OCRI opera tramite il referente, vale a dire il segretario generale della camera di commercio o un suo delegato che, ricevuta (i) la segnalazione da parte degli organi di controllo societari o dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’agente della riscossione) ovvero (ii) l’istanza del debitore, si occupa di attivare la raccolta delle designazioni dei componenti del collegio degli esperti. Il collegio degli esperti sarà composto da tre esperti professionisti individuati secondo le regole prescritte ai sensi dell’art. 19 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

(IV)Gruppi di imprese

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina altresì la risoluzione della crisi quando investe i gruppi di imprese prevedendo una regolamentazione unitaria del fenomeno (ad esempio, le imprese coinvolte potranno proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario ovvero con piani reciprocamente collegati o interferenti). Il legislatore ha infatti voluto rimediare alle disfunzioni delle procedure derivanti dalla frammentazione dei procedimenti.

Ai sensi dell’art. 286 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza se le imprese del gruppo hanno il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie diverse, il procedimento di concordato di gruppo dovrà in ogni caso essere gestito da un unico Tribunale che sarà individuato, in applicazione dei criteri individuati all’art. 27 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, tenendo conto del luogo in cui ha il proprio centro di interessi (i) la società, l’ente o la persona fisica che, ai sensi dell’art. 2497 bisdel codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, (ii) l’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

 (V) Il “sovraindebitamento

Tra le più significative novità vi è l’introduzione della disciplina del sovraindebitamentoche, ai sensi dell’art. 2, lettera c) del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, deve essere qualificato come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista o dell’imprenditore minore, dell’imprenditore aglricolo o delle start-up innovative di ui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 29012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. Le procedure di sovraindebitamentoindividuate dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza sono: il “piano di strutturazione dei debiti del consumatore”, il “concordato minore” e la “liquidazione controllata”. La vera novità viene rappresentata dall’introduzione delle “procedure famigliari”: nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano membri della stessa famiglia, il legislatore ha ritenuto necessaria una gestione ed una soluzione unitaria della crisi quando questi siano conviventi o il sovrindebitamento abbia un’origine comune. In tali casi, la normativa consente ai membri della medesima famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo al contempo che, qualora al giudice pervengano richieste di risoluzione della crisi non contestuali da parte di tali soggetti, il giudice debba adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il coordinamento delle diverse procedure collegate.

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