1. Introduzione

Con il Decreto Legislativo n. 129 del 3 agosto 2017 (“D.lgs. 129/2017”) sono state introdotte delle modifiche al D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) al fine di recepire alcune disposizioni di “primo livello” contenute nella Direttiva 2014/65/UE, nel Regolamento UE 600/2014 e nei relativi atti di esecuzione (“Disciplina MiFID 2”).

Le modifiche, in vigore dal 3 gennaio 2018, hanno riguardato, tra l’altro, l’assetto delle competenze attribuite a Banca d’Italia e Consob in tema di vigilanza. Si è reso necessario pertanto provvedere ad un riordino della disciplina secondaria nelle materie assegnate alla Banca d’Italia dal D.lgs. 129/2017. È stata così avviata una consultazione pubblica su uno schema di disposizioni volto a modificare, integrare e riordinare il quadro normativo sugli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio.

  1. Schema di disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del TUF – Principali modifiche

Lo schema di disposizioni si compone di due parti:

Parte I, contenente un nuovo Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF che disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in materia di:

  1. i) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
  2. ii) sistemi di remunerazione e di incentivazione;

iii) continuità dell’attività;

  1. iv) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme;
  2. v) gestione del rischio di impresa;
  3. vi) audit interno;

vii) responsabilità dell’alta dirigenza;

viii) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti;

  1. ix) deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

Le materie sopraelencate sono ad oggi disciplinate da due diversi provvedimenti, ovvero (i) dal Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob[1] (“Regolamento Congiunto”), che viene così superato, e (ii) dal Regolamento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007[2].

Il nuovo Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, nella sua versione definitiva, si applicherà a SIM e gruppi di SIM, nonché, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, anche a banche e gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell’albo exarticolo 106 del TUB, Bancoposta e agenti di cambio. Le disposizioni si applicheranno inoltre a SGR, SICAV e SICAF nell’esercizio della gestione collettiva del risparmio e di eventuali servizi e attività di investimento.

Parte II, contenente modifiche alla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche”) relative all’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento e all’operatività transfrontaliera, che recepiscono il pacchetto noto come “CRD IV”[3].

Le principali modifiche alla Circolare n. 285/2013 attengono ai seguenti profili:

autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche italiane: le disposizioni attuali sono integrate per (i) precisare la disciplina delle domande di autorizzazione, o di estensione dell’autorizzazione esistente, presentate successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, (ii) chiarire il contenuto informativo delle domande di autorizzazione e (iii) disciplinare la decadenza e revoca dell’autorizzazione ai sensi del TUF;

prestazione transfrontaliera di servizi e attività d’investimento nell’UE attraverso il ricorso ad agenti collegati: sono richiamati espressamente due regolamenti della Commissione europea di integrazione della MiFID2, che specificano i contenuti e le modalità di trasmissione dell’informativa preliminare all’autorità di vigilanza per la prestazione transfrontaliera di servizi e attività;

autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche non-UE: le modifiche riguardano in particolare le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione e di operatività in Italia (con o senza stabilimento di succursali) delle banche non-UE.

(III)    Le modifiche alla disciplina dei gestori di fondi

Sebbene i gestori di fondi non rientrino nel progetto di adeguamento della disciplina secondaria della Banca d’Italia richiesta alla Disciplina MiFID 2, questi vengono coinvolti indirettamente in virtù dei rinvii contenuti nelle direttive di settore UCITS e AIFMD.

Pertanto, in occasione delle modifiche al Regolamento Congiunto, si è ritenuto pertanto di rivedere anche la normativa di governance dei gestori di fondi contenuta in esso, con particolare riferimento (i) ai requisiti generali di organizzazione e (ii) agli organi sociali.

L’estensione ai gestori delle novità introdotte nella disciplina di governo societario dei soggetti che prestano servizi e attività di investimento è rimessa alla discrezionalità nazionale e, pertanto, non viene imposta dalla normativa europea. Il sostegno a tale scelta operata dalla Banca centrale italiana va rinvenuto nella ricerca – proclamata dalla Autorità di vigilanza nel documento di consultazione – dell’organicità dell’intera disciplina di governance dei soggetti vigilati e della coerenza con l’evoluzione degli assetti di governo societario dei gestori (toccando quindi tutti gli ambiti rilevanti quali flussi informativi, percorsi formativi, autovalutazione periodica degli organi sociali e norme di composizione quali-quantitativa). Si propone pertanto l’introduzione nella disciplina dei gestori di fondi, in particolare, dell’obbligo di disporre di consiglieri indipendenti, l’istituzione di comitati endo-consiliari (“nomine”, “rischi” e “remunerazioni”) e il divieto di cumulo della carica di presidente del C.d.A. con quella di amministratore delegato.

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Il documento per la consultazione, comprensivo della relazione illustrativa e dello schema di modifiche, è stato reso pubblico il 23 agosto 2018 ed è disponibile sul sito della Banca d’Italia.

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Per maggiori informazioni potete contattare uno dei seguenti professionisti presso il nostro Studio:

Avv. LL.M. Luca A. Lo Po’

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[1] Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob del 29 ottobre 2007 e i successivi atti di modifica.

[2]   Regolamento in materia di capitale minimo e operatività all’estero delle SIM nonché deposito e sub-deposito dei beni della clientela (Deliberazione della Banca d’Italia n. 1097 del 29 ottobre 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 29.10.2007.

[3] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.