È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 25 maggio 2022) il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 (di seguito, il “Decreto”) che disciplina la comunicazione, l’accesso e la consultazione delle informazioni relative ai titolari effettivi contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Il Decreto, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:
- in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
In particolare, saranno tenuti alla comunicazione sulla titolarità effettiva gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore (ove in vita), ovvero i soggetti cui è attribuita la funzione di rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private[1], nonché il fiduciario di trust o di istituti affini. Tali soggetti dovranno comunicare all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (i) i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la relativa iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del medesimo Registro delle Imprese e (ii) ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione[2].
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 9 giugno, sebbene sia previsto che l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva divenga operativo soltanto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva[3].
Il testo completo del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
[1] Cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
[2] Le predette comunicazioni – comprese quelle annuali di conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla prima comunicazione o da quella di variazione o ultima conferma – saranno effettuate utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
[3] Che dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del Decreto: (i) entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto medesimo; (ii) in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico relativo alla protezione dei dati personali, del decreto ministeriale relativo ai diritti di segreteria e del decreto dirigenziale relativo al modello di comunicazione da utilizzare.