La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8440  pubblicata in data 28 marzo 2024, ha cassato con rinvio il ricorso di Consob contro la decisione della Corte d’Appello di Perugia che aveva giudicato regolare l’operazione di disinvestimento della partecipazione della Società A (la “Società”) nel Gruppo B (il “Gruppo”), rimuovendo gli effetti del contratto di investimento concluso nel 2015 che prevedeva con un aumento di capitale riservato agli azionisti del Gruppo, mediante il conferimento di azioni.

La Corte d’Appello di Perugia aveva ritenuto di non muovere doglianze all’operazione poiché la parte correlata in questione (ossia l’ex socio e Presidente di B, poi nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo con il ruolo di vicepresidente esecutivo che aveva proposto l’operazione oggetto della decisione) si era dimesso dal Consiglio di amministrazione “pochi minuti prima della discussione e dell’approvazione della già avviata operazione di disinvestimento”.

In punto, il S.C. rileva come la normativa d’ambito applicabile (i.e. art. 2391-bis codice civile) persegue l’obiettivo di assicurare la “correttezza sostanziale alle operazioni con parti correlate, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell’ottica della tutela del mercato e degli investitori. Da qui la necessità di stringenti procedure di controllo, alle quali non sono estranei i sindaci”.

Nella fattispecie concreta, prosegue la decisione, dopo che la parte correlata, per conto del Gruppo, nel luglio 2015, aveva proposto alla Società, della quale era vicepresidente esecutivo, l’operazione di disinvestimento, “quest’ultima società, destinataria della proposta, avrebbe dovuto immediatamente adottare le regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione, vale a dire: demandare al comitato appositamente costituito, composto da tre amministratori indipendenti, il compito di esprimere un motivato parere (non vincolante) sull’interesse della Società all’operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ancora, lo stesso[…], quale vicepresidente esecutivo del Gruppo, avrebbe dovuto assicurare che i componenti del comitato ricevessero, tempestivamente, e in ogni caso almeno tre giorni prima della riunione del consiglio complete e adeguate informazioni in merito all’operazione di disinvestimento con parte correlata”.

La Corte d’Appello di Perugia, secondo la Cassazione, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo della causa, là dove affermava che la delibera del C.d.A. del 07.08.2015 fosse una “delibera di massima” sull’operazione, quando invece, secondo il S.C., con detto atto gestorio, il C.d.A. della Società A avesse accolto la proposta contrattuale ricevuta dalla parte proponente il 31 luglio 2015.

La Corte di Legittimità, pertanto, ha ritenuto che la Corte di Appello di Perugia avesse “trascurato le disposizioni del codice civile in materia contrattuale (artt. 1321 e seguenti, cod. civ.) e, in particolare, quelle attinenti al perfezionamento del contratto in cui il Consiglio di Amministrazione (secondo il S.C., n.d.r.) ha deliberato di accogliere la proposta relativa all’operazione di disinvestimento della Società”, tanto che, successivamente alla richiamata delibera, seguiva la sottoscrizione della scrittura privata con la quale la stessa si impegnava alla successiva stipula del contratto di disinvestimento.

In conclusione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale a cui stato è demandato un nuovo scrutinio della fattispecie concreta, che tenga conto dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate “debbono essere adottate – e ciò appare ovvio – in una fase anteriore a quella della delibera dell’organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede ed è prodromica all’approvazione dell’operazione che compete al CdA dell’ente emittente quotato in borsa”.