La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob” o l’“Autorità”) ha avviato, lo scorso 11 luglio  2024, una consultazione con il mercato sulle proposte di revisione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto “Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe – richieste ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998”.

L’intervento dell’Autorità scaturisce dalla crescente diffusione di forme di reperimento di risorse finanziarie da parte delle società mediante l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili riservati ad un unico soggetto da effettuarsi in più tranche ripartite in un arco temporale predefinito e il cui prezzo di conversione viene determinato, di volta in volta, sulla base dell’andamento del titolo della società sul mercato (“POC non standard” o solo “POC”). Tali forme di finanziamento risultano molto simili ad altre modalità alternative di finanziamento delle società quotate quali lo Step-Up Equity Financing (“SEF”)[1] e lo Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”)[2].

La riferita diffusione dei POC non standard e, più in generale, degli aumenti di capitale riservati ad un unico investitore da realizzarsi in una o più tranche nel corso di un arco temporale prestabilito e senza indicazione puntuale del prezzo di emissione ha fatto emergere la necessità di fornire specifiche indicazioni in merito ai presidi informativi da adottare in occasione dei vari momenti in cui si estrinseca tale tipologia di operazioni, a prescindere dallo schema tecnico-contrattuale utilizzato. A tal fine, in data 3 maggio 2023, la Consob ha adottato la Comunicazione n. 1/23 (la “Comunicazione”)[3], con la quale sono state riviste le indicazioni fornite con le precedenti Comunicazioni SEF e SEDA-SEF e, nell’ottica di sistematizzare la materia, è stato definito in modo unitario un quadro informativo da fornire al pubblico in occasione di POC non standard, di SEDA, di SEF e di tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe.

L’esperienza medio tempore maturata ha messo in luce (i) il sostanziale abbandono degli accordi SEDA e SEF a fronte di un ricorso sempre più diffuso, da parte delle società, allo strumento del POC al fine di reperire risorse finanziarie, (ii) la circostanza per cui gli accordi di investimento aventi ad oggetto i POC vengono indistintamente utilizzati sia da società con azioni quotate sul mercato regolamentato, sia da società con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione, (iii)  la tensione economico-patrimoniale e finanziaria, attestata da un andamento reddituale negativo in cui versano le società che ricorrono allo schema del POC, (iv) il fatto che gli accordi sottostanti al POC contengono clausole che consentono agli investitori unici, al verificarsi di determinate circostanze, di non dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione del POC medesimo, esponendo le società che ricorrono a tale strumento al rischio di non essere in grado di reperire risorse finanziarie in misura congrua e secondo tempi coerenti con i propri impegni finanziari, (v) la prassi secondo la quale, alla sottoscrizione dell’accordo di investimento tra la società e l’investitore unico si affianca la sottoscrizione, tra l’investitore unico ed alcuni azionisti rilevanti della medesima società,  di un accordo di prestito titoli avente ad oggetto le azioni di quest’ultima e (vi) la circostanza per cui i POC comportano effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria delle società che ricorrono agli stessi, nonché un effetto di deprezzamento delle relative azioni.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Autorità ritiene necessario, da un lato, semplificare e sistematizzare alcune aree della Comunicazione e, dall’altro, integrare e chiarire gli aspetti della relativa disciplina sopra richiamati, evidenziando in particolare: (i) la necessità che la Comunicazione mantenga l’attuale perimetro applicativo e che continui a disciplinare la disclosure da fornire anche in occasione di operazioni similari; (ii) la razionalizzazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione; (iii) la semplificazione e sistematizzazione della disclosure attualmente in vigore, nell’ottica di agevolare sia la corretta applicazione della stessa da parte dei relativi destinatari, sia la reperibilità delle informazioni inerenti alle operazioni in esame; (iv) l’aggiornamento del quadro informativo da rendere al pubblico in relazione a taluni aspetti delle operazioni quali, principalmente, quelli relativi alle caratteristiche, alle motivazioni, agli impatti delle stesse sulla governance delle società, agli effetti, all’operatività sulle azioni delle medesime società e agli assetti proprietari delle stesse.

Eventuali proposte al documento in consultazione dovranno pervenire entro il 10 agosto 2024 on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, oppure, all’indirizzo Consob – Divisione Strategie Regolamentari – Via G. B. Martini, n. 3 – 00198 Roma.

Il documento di consultazione è disponibile al seguente link: Documento per la consultazione

[1]Le operazioni effettuate sulla base di uno schema contrattuale denominato SEF si rivolgono anche a società con capitalizzazione medio-alta e consistono in aumenti di capitale, in via scindibile e da eseguirsi in più tranche, sempre con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della società in quanto riservati ad un unico investitore. La finalità di dette operazioni è quella di consentire all’emittente quotato di finanziarsi con capitale di rischio (riducendo o limitando quindi l’indebitamento), modulando le tranche successive in relazione alle esigenze finanziarie contingenti.

[2]Le operazioni effettuate sulla base di uno schema contrattuale denominato SEDA sono state realizzate sul mercato italiano a partire dal 2006 da emittenti con bassa capitalizzazione di mercato e, tendenzialmente, in situazione di tensione finanziaria. Tale strumento consente alle società di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi propri. Il funzionamento riscontrato nella prassi è così delineato: (i) l’emittente approva con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci o del Consiglio di Amministrazione (se consentito dallo statuto sociale ex art. 2443 cod. civ.), un aumento di capitale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione da effettuarsi in un determinato arco di tempo pluriennale; (ii) un investitore assume irrevocabilmente l’impegno a sottoscrivere un controvalore definito, corrispondente ad un numero di azioni che saranno emesse in singoli lotti in un determinato periodo di tempo; (iii) il meccanismo di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse nelle varie tranche prevede che l’investitore acquisti le azioni con uno sconto prefissato rispetto al minore dei prezzi di riferimento rilevati in un intervallo di giorni di borsa aperta successivi alla richiesta di sottoscrizione effettuata dall’emittente; (iv) se l’emittente, nel corso del programma di emissioni, ritiene di non aver bisogno di ulteriori aumenti di capitale, può decidere di sospendere il SEDA; (v) la tempistica delle emissioni del SEDA è governata dalla società emittente in maniera tale da poter valutare di emettere azioni in momenti di mercato favorevoli: la società, infatti, può reperire risorse finanziarie “a chiamata”, a prezzi di sottoscrizione che l’emittente ritiene adeguati.

[3]Si rammenta che la Comunicazione aveva disciplinato l’informativa da rendere, con riferimento alle operazioni in discorso, da parte (i) delle società, (ii) dell’investitore, (iii) degli emittenti già assoggettati dalla Consob ad obblighi di informativa supplementare, nonché (iv) nelle relazioni finanziarie.