Consob, Banca d’Italia e IVASS, d’intesa con AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web, in data 16 febbraio 2024, un secondo aggiornamento dei criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “Salva Italia”) inerenti al divieto di assumere cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. divieto di “interlocking”).

Una nuova revisione dei criteri applicativi, individuati nel 2012 e successivamente aggiornati nel 2018, è stata resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione previsto nell’art. 16, comma 2, della L. n. 287/90 (c.d. “legge antitrust”). Infatti, né i criteri applicativi del 2012, né la comunicazione con cui detti criteri sono stati aggiornati nel 2018, avevano stabilito un meccanismo di aggiornamento automatico dei criteri applicativi alle modifiche del metodo di calcolo contenuto nell’art. 16, comma 2, della legge antitrust.

In particolare, per le banche e gli intermediari finanziari, la Legge n. 118/22 ha sostituito il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell’attivo patrimoniale degli intermediari con un altro metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione, assicurando così una piena convergenza tra la disciplina nazionale in materia di notifica delle operazioni di concentrazione e le previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2004 applicate dalla Commissione Europea per la valutazione delle concentrazioni di dimensione euro-unitaria. In linea con il citato Regolamento dell’Unione Europea, il nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della legge antitrust prevede che, con riferimento a questi soggetti, per fatturato si debba intendere la somma delle voci di conto economico ivi elencate e non più, come in passato, il decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, il nuovo art. 16, comma 2, della legge antitrust, in sostanziale continuità con la situazione previgente, specifica che “il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo”.

Per le ragioni suesposte, Consob, Banca d’Italia e IVASS, d’intesa con AGCM , hanno ritenuto opportuno modificare i criteri applicativi allineando il metodo di calcolo del fatturato al nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della legge antitrust, al fine di garantire che detti criteri applicativi continuino a rispondere a logiche coerenti con quelle previste dalla disciplina sulla concorrenza, che il divieto di interlocking mira a tutelare.

Di seguito, e per immediatezza di consultazione, riportiamo il link dell’aggiornamento dei criteri applicativi in parola:

Secondo aggiornamento dei criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.L. Salva Italia (c.d. divieto di interlocking)