In data 11 febbraio 2022, la Consob ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), ai fini dell’adeguamento del nostro ordinamento (i) alla Direttiva (UE) 2019/1160 e al Regolamento (UE) 2019/1156 in materia di distribuzione cross-border dei fondi di investimento (“Direttiva e Regolamento CBDF” o “CBDF Package”) nonché (ii) al Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Regolamento SFDR”) e al Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili (la “Consultazione”).
Le osservazioni al documento posto in consultazione dalla Consob dovranno essere trasmesse, per il tramite del Sistema Integrato per l’Esterno (“SIPE”), entro l’11 marzo 2022.
Ad esito della Consultazione le modifiche del Regolamento Emittenti riguarderanno il recepimento della normativa europea e in particolare:
- Direttiva e Regolamento CBDF o CBDF Package relativamente ai quali le principali proposte di modifica riguardano:
- la disciplina sulle c.d. local facilities ossia le strutture che devono essere messe a disposizione degli investitori in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di Oicvm UE (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari UE), nonché le strutture da mettere a disposizione degli investitori retail e degli investitori non professionali individuati dall’art. 14 del D.M. n. 30/2015 in caso di commercializzazione in Italia di Fondi di investimento alternativi (“FIA”) UE da parte di gestori italiani o di Gestori di fondi di investimento alternativi (“GEFIA”) UE, nonché di FIA italiani da parte di GEFIA UE;
- le disposizioni concernenti la cessazione della commercializzazione dei FIA non riservati in uno Stato UE diverso dall’Italia e di quote o azioni di FIA da parte di gestori italiani; al riguardo il recepimento della normativa europea mira a conferire alla Consob la delega regolamentare sulla disciplina in materia di local facilities in relazione alla commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio sia di FIA italiani che di FIA UE e FIA non UE;
- la previsione di un nuovo articolo che disciplini la pre-commercializzazione di FIA riservati con riferimento alla fattispecie in cui un gestore italiano svolga la pre-commercializzazione in Italia o in altro Stato UE, così da: a)disciplinare il termine e le modalità di trasmissione della comunicazione che il gestore italiano dovrà inviare alla Consob; b) stabilire che le sottoscrizioni del FIA effettuate entro diciotto mesi dall’inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale FIA siano considerate il risultato della commercializzazione e, conseguentemente, prevedere l’obbligo di espletamento della procedura di notifica; c) individuare i soggetti che potranno svolgere l’attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore;
- la disciplina sulle comunicazioni di marketing contenuta negli artt. 34-octies e 34-novies del Regolamento Emittenti; al riguardo si consideri che, ai sensi dell’art. 101, comma 3, TUF, la Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti (Oicvm e FIA), essendo al riguardo direttamente applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds (ESMA34-45-1244)[1];
- Regolamento SFDR e Regolamento (UE) 2020/852[2], con particolare riferimento all’informativa precontrattuale prevista nella documentazione di offerta relativa agli Oicr. In relazione ai Regolamenti SFDR e Tassonomia, le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti sono finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai due atti europei, in modo tale da agevolare gli operatori che potranno così reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione di offerta anche relativamente all’informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia.
Il testo integrale del documento di consultazione Consob dell’11 febbraio 2022 è disponibile al seguente link:
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/modifiche-al-regolamento-emittenti-documento-di-consultazione-11-febbraio-2022-/10194
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[1] La Consob, in data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito internet un Avviso nel quale viene specificato che, a partire dal 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di marketing su OICR dagli stessi gestiti sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’Autorità europea attraverso gli Orientamenti sopra citati.
[1] Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (“Regolamento Tassonomia”).