È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (“Milleproroghe 2022”).

L’art. 3, co. 1, del Milleproroghe 2022 stabilisce che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022” (ndr, sottolineatura aggiunta).

Il suddetto art. 3, co. 1 del Milleproroghe 2022 riguarda pertanto un’ulteriore proroga della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee, il cui termine – originariamente fissato al 31 luglio 2020 – era stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 del D.L. n. 105/2021.

L’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 ha richiesto l’adozione di misure urgenti atte a contrastare la pandemia in corso e a fronteggiare le difficoltà economiche ed organizzative delle imprese. Come noto, infatti, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), oltre a prevedere misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, aveva introdotto alcune specifiche disposizioni in materia societaria finalizzate a garantire l’operatività degli organi sociali. 

Sino al 31 luglio 2022 continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia. In particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali si precisa quanto segue: 

  1. i) per le società per azioni si continua a prevedere che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possa consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le società per azioni possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio;
  2. ii) per le società con azioni quotate su mercati regolamentati o con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione si continua a prevedere la possibilità che tali società possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono anche essere conferite deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF;
  3. iii) per le società a responsabilità limitata si continua a prevedere che l’assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e che, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o tramite consenso espresso per iscritto. 

Occorre sottolineare al riguardo che, secondo il Consiglio Notarile di Milano, i contenuti della norma emergenziale debbano considerarsi quali conferme di regole già presenti, in forma implicita, nella disciplina delle società di capitali. L’art. 2363, comma 1, c.c., pur prevedendo che “l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società”, fa infatti salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente. Quanto alla previsione di cui all’art. 2366, comma 1, c.c. circa l’indicazione del luogo di svolgimento dell’assemblea, la stessa dovrebbe essere interpretata ritenendo che il luogo da indicare nell’avviso di convocazione possa anche non essere un luogo fisico ma un luogo virtuale, come piattaforme informatiche o di telecomunicazione utilizzate per l’intervento in assemblea. 

In presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alla stregua di quanto prevede l’art. 2370, comma 4, c.c., l’organo amministrativo può quindi legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento.

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Modifiche del Regolamento Emittenti per l’adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 n. 309 la Delibera Consob del 22 dicembre 2021 n. 22144 (la “Delibera Consob”) recante «modifiche del Regolamento emittenti per l’adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell’ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto».

Le modifiche apportate dalla Delibera Consob al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), in vigore dal 31 dicembre 2021, riguardano: 

  1. (i) l’attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale dettate dal nuovo art. 101, comma 1, del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 17/2021;
  2. (ii) la tempistica della pubblicazione dei documenti di esenzione nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio, ai sensi della disciplina introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI nonché dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/528.

Al riguardo si riportano nel seguito le principali modifiche apportate dalla suddetta Delibera Consob al Regolamento Emittenti:

– art. 34-ter, comma 02: il nuovo comma 02 dispone “Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto: a) nel caso previsto dall’articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera a) [titoli di capitale offerti fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione], del predetto regolamento, il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta; b) nel caso previsto dall’articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera b) [l’autorità di sorveglianza competente ha rilasciato un’approvazione preventiva del documento], del predetto regolamento, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell’approvazione non oltre la data di presentazione del documento d’offerta ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Testo Unico”;

– art. 34-ter, comma 03: il nuovo comma 03 “Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto la pubblicazione del documento di esenzione “entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli”, in luogo del termine di 15 giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli precedentemente previsto;

– art. 34-ter, comma 04: prevede che il documento di esenzione è redatto secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Prospetto;

– art. 34-octies, comma 01: il nuovo comma 01 dispone che “Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un’offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob”;

– art. 52, comma 1: il primo comma dell’art. 52 dispone che “Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Testo Unico, la domanda di approvazione prevista dall’articolo 94, comma 3, del Testo Unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l’ammissione; essa è redatta in conformità all’Allegato 1C [al Regolamento Emittenti] ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati”;

– art. 57: l’art. 57 viene sostituito con il nuovo testo il quale prevede che “Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento prospetto” si applicano i commi 02 e 04 dell’art. 34-ter; parimenti alla modifica di cui all’art. 34-ter, mediante la modifica del comma 2 dell’art. 57, “Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento prospetto la pubblicazione del documento di esenzione deve essere fatta «entro il giorno antecedente alla data di assegnazione dei titoli», in luogo del termine di 15 giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli precedentemente previsto;

– Allegato 2 del Regolamento Emittenti (Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio): il nuovo punto n. 2 del Paragrafo I “Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell’Unione Europea” dispone che “Nel caso in cui ai fini dell’OPSC o dell’OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all’offerta o all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell’articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell’articolo 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all’emittente e, se coincidente, all’offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1”; la medesima modifica è stata apportata anche al nuovo punto n. 2 del Paragrafo II “Strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell’Unione Europea”.

La delibera Consob n. 22144 è rinvenibile al seguente link:

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d22144.htm?hkeywords=&docid=8&page=0&hits=40&nav=false 

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la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente per il rinnovo del medesimo consiglio

La Consob, in data 2 dicembre 2021, ha avviato una consultazione relativa al richiamo di attenzione per le società quotate e i loro azionisti avente ad oggetto alcuni aspetti di rilievo riguardanti l’esercizio, da parte dei consigli di amministrazione delle società quotate, della facoltà, eventualmente prevista dallo statuto, di presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo. 

Taluni emittenti quotati infatti hanno previsto nel proprio statuto la possibilità che anche il consiglio di amministrazione uscente presenti una lista di candidati per il rinnovo del consiglio medesimo, sebbene tale facoltà non sia contemplata nel TUF. 

La dottrina ritiene che la clausola statutaria che consente la presentazione di una lista di amministratori da parte del consiglio di amministrazione uscente sia ammissibile anche nelle società quotate, in quanto espressione dell’autonomia statutaria e purché la presentazione di tale lista non pregiudichi la nomina di componenti espressi dai soci di minoranza. Il Codice di Corporate Governance – promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana ed applicabile a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2020 – con riferimento all’eventuale presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione da parte dell’organo di amministrazione uscente prevede che la stessa sia “da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente”, e che il consiglio di amministrazione sia coadiuvato dal comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

La presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente – oltre ai rischi di autoreferenzialità e autoperpetuazione evidenziati anche nei sistemi di governance anglosassoni a proprietà dispersa – può infatti presentare alcuni rischi, più evidenti in società a proprietà concentrata e soprattutto in presenza di azionisti di controllo, in termini di scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di formazione della lista, con conseguente possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra liste. Potrebbero, inoltre, essere configurabili collegamenti tra liste ai sensi dell’art. 147-ter del TUF. Il riferimento è al rischio di collegamento sussistente in caso di contemporanea presentazione di liste da parte del consiglio di amministrazione uscente e da parte di singoli soci che siano presenti nel medesimo consiglio in carica (direttamente o per il tramite di propri rappresentanti quali, ad esempio, esponenti aziendali di società del proprio gruppo o stretti familiari) e partecipino al processo di formazione della lista del consiglio di amministrazione ovvero siano candidati nella lista da questo approvata.

Alla luce di tali rischi, secondo la Consob gli aspetti rilevanti per gestire in modo più trasparente il processo di formazione e presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente e per attenuare i rischi indicati sono: 

– la necessità di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e dei comitati eventualmente coinvolti da cui risulti in modo chiaro e motivato l’iter che conduce alla scelta delle specifiche candidature, anche rispetto ai criteri di selezione preventivamente individuati;

– l’opportunità di valorizzare nell’ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione uscente il ruolo dei componenti indipendenti del consiglio medesimo; 

– la gestione della fase di interlocuzione con i soci che nella prassi è apparsa essere tra gli aspetti più rilevanti del processo e che, in genere, segue la formulazione degli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale e precede le più specifiche fasi di definizione dei concreti criteri di selezione degli amministratori e di vaglio delle candidature. Anche per questa fase la Consob richiama l’attenzione sulla necessità di un processo trasparente e documentato, con sintetica verbalizzazione degli incontri con gli azionisti, che tenga anche conto dell’eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione al Codice di Corporate Governance; 

– il comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del consiglio uscente. In proposito, l’Autorità richiama l’attenzione sul dettato dell’art. 2391 c.c. in virtù del quale sussiste un obbligo di trasparenza degli interessi degli amministratori che abbiano, eventualmente, dichiarato la disponibilità a essere ricandidati, e che impone inoltre una motivazione rafforzata della decisione del consiglio di amministrazione. Come noto, la predetta disciplina non richiede, invece, l’obbligo di astensione dalle delibere in cui l’amministratore sia portatore di un interesse e, pertanto, nelle ipotesi in cui tra i candidati della lista su cui deve votare il consiglio di amministrazione fosse presente il nominativo di uno o più degli amministratori in carica, questi ultimi potrebbero prendere parte alla votazione; 

– l’eventuale presenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e liste eventualmente presentate da soci che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo consiglio;

– la circostanza per cui una corretta e completa informazione sulla lista presentata dal consiglio di amministrazione e sulle modalità di formazione di tale lista è un requisito essenziale per permettere un adeguato apprezzamento della stessa da parte del mercato (investitori, proxy advisor) e, in ultima analisi, favorire l’assunzione da parte dei soci delle proprie decisioni di voto (e se del caso di presentazione in proprio di una lista alternativa).

Per tali ragioni, la Consob richiama l’attenzione delle società sull’importanza che nell’ambito dell’informativa che viene resa sulla lista del consiglio uscente in vista dell’Assemblea di nomina dell’organo di amministrazione: 

i) sia rappresentato in modo esaustivo il processo concretamente seguito per la formazione della lista, illustrandone la successione temporale e il contributo dei soggetti che vi hanno partecipato, anche in connessione con l’iter procedurale eventualmente definito ex ante; 

ii) siano rese note le maggioranze con le quali sono state adottate le delibere del consiglio di amministrazione nelle diverse fasi del processo, a partire dall’adozione dell’eventuale procedura, con indicazione del numero degli amministratori che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti. Inoltre, sempre al fine di favorire l’informazione dei soci e consentire a questi ultimi di poter valutare le candidature proposte e assumere, se del caso, decisioni sull’eventuale presentazione in proprio di una lista, si richiama l’attenzione sull’opportunità di una tempestiva pubblicazione della lista del consiglio contestualmente o dopo la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, con congruo anticipo rispetto al termine per il deposito delle liste dei soci (25 giorni prima della data dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF) e con l’eventuale indicazione dei candidati alle cariche di Presidente e Amministratore Delegato. Tale approccio è in linea con la prassi osservata e con le clausole statutarie che stabiliscono un termine anticipato per il deposito e la pubblicazione della lista del consiglio di amministrazione (30 giorni prima della data dell’Assemblea) rispetto a quello dei soci;

– da sottolineare infine che la circostanza che gli amministratori siano eletti sulla base di una lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione non preclude la qualificazione di un azionista come parte correlata. Infatti, “la rappresentanza nel consiglio di amministrazione” della partecipata rientra tra le circostanze da prendere in considerazione, ai sensi dei principi contabili internazionali, al fine di valutare se un azionista possa o meno esercitare un’influenza notevole sulla società partecipata; qualora nel consiglio di amministrazione fossero presenti, ad esempio, azionisti ovvero esponenti aziendali del gruppo facente capo a questi ultimi, tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione anche se i predetti amministratori fossero stati tratti dalla lista presentata dal consiglio uscente e non dalla lista presentata dai medesimi azionisti.