L’Art. 1 della Legge n. 160/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2020, nei commi 302-304, prescrive l’aumento da 1/3 a 2/5 della quota riservata al genere femminile negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e l’aumento da 3 a 6 dei mandati in cui trovano applicazione le nuove disposizioni.
Si precisa che, ai sensi del comma 304 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, il nuovo criterio di riparto dovrà applicarsi dal primo rinnovo degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate successivo al 1gennaio 2020, restando fermo il criterio di riparto di almeno 1/5 previsto dall’art. 2 della L. n. 120/2011 per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
Sono confermati i poteri ispettivi e sanzionatori della Consob già previsti dai precedenti artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF.
Di seguito si riporta il testo dei riferiti commi 302-304 dell’Art. 1 della Legge n. 160/2019:
“302. Il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
303. Il comma 1-bis dell’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».
304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.”