In data 5 gennaio 2022, l’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato un aggiornamento delle proprie Linee guida relative al Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (le “Linee guida”) con riferimento al ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate e sulle interazioni con la vigilanza prudenziale.

Le Linee guida aggiungono alcuni casi all’elenco dei legittimi interessi degli emittenti di cui all’art. 17, par. 4, Regolamento (UE) n. 596/2014 (“Regolamento MAR”) che possono giustificare un ritardo nella divulgazione pubblica di informazioni privilegiate.

In particolare, le Linee guida chiariscono che:

  1. i) in caso di rimborsi, riduzioni e riacquisti di fondi propri soggetti ad autorizzazione di vigilanza, gli enti soggetti al CCR hanno un legittimo interesse a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate fino a quando l’autorità competente non abbia autorizzato le operazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del CRR e dell’articolo 77 del CRR;
  2. ii) l’emittente è un ente soggetto a vigilanza prudenziale ai sensi della CRD e ha ricevuto una bozza di decisione del processo di riesame e valutazione prudenziale (“SREP”) o informazioni preliminari ad essa relative che diventeranno definitive in una fase successiva al completamento del processo decisionale dell’Autorità Prudenziale Competente. In tal caso, un annuncio prematuro di qualsiasi informazione privilegiata costituente il progetto di decisione SREP o informazioni preliminari ad essa relative sarebbe in contrasto con la procedura SREP e in particolare con il diritto dell’ente ad essere ascoltato, rischiando di pregiudicare l’interesse dell’ente per un equo apprezzamento dell’impatto di tali informazioni da parte del mercato.

iii) per quanto riguarda il contenuto delle decisioni SREP, le P2R dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate e altamente sensibili al prezzo, mentre le P2G potrebbero essere solo informazioni privilegiate. Esempi di situazioni in cui è prevista la sensibilità al prezzo sono quando:

  • la differenza tra il P2G e il livello di capitale dell’ente non è minore ed è probabile che comporti una reazione importante da parte dell’ente, come un aumento di capitale;
  • il P2G dell’ente non è in linea con le aspettative del mercato, quindi è prevedibile un impatto sui prezzi.

L’ESMA, infine, ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento MAR, ogniqualvolta venga ritardata la divulgazione di informazioni privilegiate, la riservatezza di tali informazioni dovrà essere assicurata in ogni momento. Qualora, infatti, la riservatezza non sia più garantita, l’emittente sarà tenuto a comunicare le informazioni privilegiate al pubblico quanto prima possibile.

Si rimanda al seguente link per il contenuto della relazione finale sulla modifica delle Linee guida concernenti la divulgazione ritardata in relazione alla vigilanza prudenziale:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4966_final_report_on_mar_gls_on_delayed_disclosure_and_interactions_with_prudential_supervision.pdf