Con comunicato stampa del 19 febbraio 2019, la Banca d’Italia ha reso noto di avere invitato banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito (gli “Intermediari Britannici”) che operano nel territorio di altri Stati Membri dell’Unione ad informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, richiamando l’attenzione sulla necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia.

In assenza di una disciplina transitoria dei rapporti tra l’Unione europea e il Regno Unito, il recesso senza accordo potrebbe comportare impatti sull’operatività transfrontaliera degli Intermediari Britannici. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già annunciato iniziative per evitare l’immediata discontinuità delle attività finanziarie in caso di “Brexit” senza accordo (vd. nostra newsletterdel 25 gennaio 2019). Il tema degli adempimenti preparatori alla “Brexit” è stato affrontato anche da una Opinion della European Banking Authority (EBA) del 25 giugno 2018 contenente, tra l’altro, alcune indicazioni sui doveri di informazione degli Intermediari Britannici nei confronti dei propri clienti.

La comunicazione della Banca d’Italia – inviata agli Intermediari Britannici abilitati a offrire i propri prodotti e servizi secondo le modalità previste dal diritto europeo – fornisce indicazioni sulle informazioni minimeche devono essere rese tempestivamente a tutti i clienti per assicurare un’ordinata, trasparente e corretta gestione dei rapporti esistenti all’indomani della “Brexit”. La comunicazione richiama, in particolare, le informazioni relative: (i)agli effetti sui contratti, anche a fronte di un’eventuale cessazione dell’attività; (ii) alle conseguenze delle eventuali riorganizzazioni societarie connesse a “Brexit”, anche in relazione a eventuali cessioni di rapporti individuabili in blocco e/o di rami d’azienda; (iii) alla possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie; e(iv)al regime di tutela dei depositanti, se rilevante.

Le informative degli Intermediari Britannici ai clienti italiani devono inoltre: (i)contenere una informativa dettagliata ed essere indirizzate individualmente ai singoli clienti in Italia;(ii) essere scritte con un linguaggio chiaro e semplice, nella lingua scelta dal cliente nel contratto o – se ciò non sia possibile – la lingua del contratto; e (iii)contenere i contatti per ottenere assistenza, nonché le informazioni aggiornate relative all’ufficio competente alla trattazione dei reclami.

La Banca d’Italia ha richiesto altresì che gli Intermediari Britannici rendano pubblica un’analoga informativa sul proprio sito internet, almeno in lingua italiana e inglese.

La Banca d’Italia ha infine espresso la necessità che gli Intermediari Britannici assicurino lo scrupoloso rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni relative alle attività prestate in Italia, ivi incluse quelle riguardanti il recesso, la portabilità, le proposte di modifica unilaterale dei contratti alla clientela e la cessione dei rapporti. Nel caso siano prevedibili effetti rilevanti sulla continuità dei contratti o sui diritti dei clienti, gli Intermediari Britannici daranno immediata comunicazione alle strutture di vigilanza della Banca d’Italia e all’indirizzo di posta elettronica certificata TCA@pec.bancaditalia.it, nonché all’indirizzo di posta elettronica Brexit_TCA@bancaditalia.it.

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