E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto Legge “Cura-Italia”) contenente le misure per far fronte all’emergenza originata dalla pandemia Covid-19.

Il Decreto Legge Cura-Italia è entrato in vigore il 17 marzo 2020, e contiene tra le altre cose importanti misure di semplificazione per lo svolgimento delle assemblee di società quotate e non quotate, applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza originato dalla pandemia Covid-19.

L’art. 106, comma 1 del D.L. n. 18/2020 consente a tutte le società (inclusi gli emittenti quotati), in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 e dall’art. 2478-bis del codice civile, di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale proroga sarà applicabile anche in assenza di specifiche previsioni statutarie e senza necessità di particolari esigenze.

L’art. 106, comma 2 del D.L. n. 18/2020 consente a tutte le società (inclusi gli emittenti quotati) di prevedere negli avvisi di convocazione delle assemblee, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento in assemblea possa avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo; è quindi confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 187 dell’11 marzo 2020.

Le società a responsabilità limitata, inoltre, potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4 del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Per gli emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, l’art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità (i) di designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, nonché (ii) di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. Al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-noviesdel TUF, in deroga a quanto previsto dall’art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

L’art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 estende anche alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all’art. 135-duodecies del TUF e all’articolo 2539, comma 1 del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, la facoltà (i) di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF, nonché (ii) di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’art. 135-undecies, comma 5 del TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1 del TUF è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili dalla legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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