Consob, in data 23 gennaio 2020, ha avviato una breve consultazione con il mercato finanziario volta a chiarire le modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere, contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”) che ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. n. 58/98.
Tale disciplina, come noto, prevede che gli organi di gestione e di controllo delle società quotate in Borsa riservino al genere meno rappresentato “almeno due quinti” dei propri componenti. Il criterio di riparto introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 si applica “a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 1°gennaio 2020.
Tuttavia, con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, si potrebbero creare incertezze interpretative nell’applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, in quanto dal punto di vista aritmetico è impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti.[1]
Al riguardo, anche la Consob osserva come, per consentire l’attuazione della nuova normativa, non sia possibile ritenere che la stessa imponga indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi, stante l’attuale disciplina societaria che riserva all’autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del collegio sindacale
Ciò considerato, la proposta che Consob pone in consultazione indica di attenersi alla regola dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore (anziché l’approssimazione per eccesso) nei soli casi in cui l’organo sia composto da tre componenti.
Si segnala che la consultazione si concluderà martedì 28 gennaio 2020.
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[1] Infatti, in un collegio composto da tre sindaci effettivi, calcolando i due quinti si ottiene un risultato pari a 1,2, quindi – per rispettare la legge che richiede “almeno due quinti” del genere meno rappresentato – due sindaci dovrebbero, ad esempio, appartenere al genere femminile ma, in tal caso, il genere maschile risulterebbe quello meno rappresentato e richiederebbe, a sua volta, la presenza di due uomini: ciò comporterebbe una continua inversione del genere meno rappresentato con impossibilità di applicazione della nuova normativa.